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29/03/24

Carceri e 41bis, cosa dice la legge sulle visite ai detenuti


Categoria: POLITICA
Pubblicato Sabato, 11 Agosto 2012 11:59
  • Ermes Antonucci

L’eurodeputata Sonia Alfano sul suo sito ha prontamente ripreso un articolo del fondatore di Antimafia Duemila Giorgio Bongiovanni in cui si difendono i due parlamentari andati nelle carceri per incontrare i boss. Nell’articolo si riporta l’art. 67 dell’ordinamento penitenziario che disciplina la visita agli istituti, elencando i soggetti che possono accedervi senza autorizzazione, e si fa notare come Sonia Alfano e Giuseppe Lumia siano entrati “nell’esercizio delle proprie prerogative parlamentari”.

 

Dopo aver definito “parole al vento” quelle del ministro della Giustizia Paola Severino, e dopo aver condannato “lo sproloquio dei tanti lacchè del potere”, Bongiovanni conclude la sua difesa d’ufficio affermando che “la norma non dice che (i visitatori) possono verificare solo le condizioni di detenzione”. Ciò è vero, ma l’arringa difensiva risulta assolutamente parziale e incompleta.

 

Ciò che Alfano e Biongiovanni evitano di ricordare è che, come sottolinea il dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati sul regime delle visite agli istituti penitenziari, l’art. 67 va comunque coordinato “con le previsioni di rango secondario del citato art. 117 del regolamento esecutivo della legge 354/1975”.

 

L’art. 117 del Regolamento penitenziario, infatti, stabilisce, per ogni tipo di visita, anche che “non sia consentito trattare con imputati argomenti relativi al procedimento penale in corso”. Lo stesso dossier, inoltre, ricorda che “la disciplina applicativa delle disposizioni relative all'accesso alle carceri va rinvenuta nelle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia”.

 

La circolare n. 118751/5-9 del 28 settembre 1993 stabilisce che “la visita dei soggetti legittimati ex art. 67 Ord. Pen. sia diretta ad accertare le condizioni generali della detenzione e non può avere per oggetto alcuna forma di indagine sui contenuti della posizione processuale dei singoli”.



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