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09/05/24

Premieriato: una riforma nel segno dell’inutilità derivante dal compromesso


Categoria: EDITORIALI E COMMENTI
Pubblicato Mercoledì, 29 Novembre 2023 22:03
  • Luigi O. Rintallo

La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, è intervenuta al convegno sulla “Semplificazione normativa tra presente e futuro” ed ha avuto modo di dichiarare che la riforma del premierato, presentata al Consiglio dei ministri, “è la madre di tutte le riforme”.

 

Non ci si può aspettare niente di diverso dalla titolare del dicastero preposto appunto ad ammodernare le nostre istituzioni, ma sorge più di un dubbio che il testo ora all’esame del Parlamento possa davvero perseguire i due obiettivi che la stessa Casellati indica nella sua dichiarazione: stabilità dei governi ed elezione diretta.

 

Il disegno di legge, com’è noto, interviene sugli articoli 92 e 94 della Costituzione e introduce l’elezione diretta del presidente del Consiglio da parte degli elettori. Lo scopo dichiarato è quello di rafforzare la stabilità del governo, tant’è che a giustificazione si citano gli oltre settanta governi dal 1946 a oggi, per una durata media di 14 mesi ciascuno, impedendo quella continuità d’azione che è esiziale per l’efficacia della loro azione.

 

Va considerato, tuttavia, che l’instabilità delle compagini governative non riguardava tanto le figure politiche che le guidavano, quanto la tenuta delle loro maggioranze parlamentari.

 

 Tant’è che nella prima Repubblica, a fronte dei ripetuti subentri a Palazzo Chigi, il numero dei presidenti che si alternavano era tutto sommato ridotto. Con la seconda Repubblica, abbiamo inoltre visto che nonostante la lunga permanenza al governo di un leader dal vasto consenso, come Berlusconi, non è stata poi così decisiva per garantire chissà quale incisiva spinta nell’affrontare (e risolvere) le molteplici questioni sul tappeto.

 

Se ne dedurrebbe che non sia tanto nel grado di legittimazione del premier la chiave della stabilità dei governi. D’altronde, leggendo il testo presentato, scopriamo all’art. 4 che il presidente del Consiglio eletto, in caso di mancata fiducia da parte delle Camere, può a sua volta essere sostituito da un parlamentare della stessa coalizione.

 

Quest’ultimo si troverebbe pertanto in una condizione privilegiata rispetto al candidato premier uscito eletto dal voto, in quanto diversamente da lui disporrebbe del vantaggio di sventolare davanti ai parlamentari lo scioglimento delle Camere, esito obbligato per il Capo dello Stato nel caso in cui mancasse nuovamente la fiducia.

 

Da questo punto di vista, la riforma non impedendo la sostituzione del premier eletto vanifica, di fatto, la forza che promana dalla investitura popolare diretta.

 

A questo si aggiunga che, così come è formulato, non dà soluzione nemmeno – come già evidenziato in altro articolo – all’ibridismo del nostro ordinamento con la compresenza di due presidenti dai poteri asimmetrici, dove quello della Repubblica pur non essendo scelto direttamente continuerebbe a influire su un presidente del Consiglio sì eletto ma di fatto dimezzato e a decidere tanto sui ministri componenti del governo, quanto su settori politicamente decisivi quali le autority e il CSM.

 

 



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