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23/11/24 ore

Tortura, gioco al ribasso in Parlamento


  • Florence Ursino

“Un mero pretesto, un’occasione per dare sfogo all’impulso criminale”: così la Cassazione - nelle 110 pagine di motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 giugno confermò le condanne per le violenze commesse – definisce quanto accaduto nella caserma di Bolzaneto all'indomani del G8 di Genova del 2001. Un verdetto di colpevolezza, poi la prescrizione, l'indulto.

 

E poi ancora una storia vecchia, vecchia all'incirca un quarto di secolo: l'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento, in barba alla 'Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti', entrata in vigore il 26 giugno 1987, sottoscritta e mai ratificata dall'Italia. Un piccolo vuoto legislativo, imputabile forse alla superficiale volontà di poter, almeno nella 'forma', accorpare il reato di tortura a fattispecie penali già disciplinate, come le percosse, le minacce, l'omicidio, le lesioni.

 

Ma in quel buco nero sono finiti tanti, troppi casi, troppi procedimenti giudiziari, risucchiati dalla mancanza di una definizione, di una pena. Così, un passo alla volta, la classe politica nostrana si è data da fare e il Senato ha iniziato a discutere un progetto di legge per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. Ma qualcosa non torna.

 

In primo luogo, come segnalato dal senatore Luigi Manconi, presidente della commissione diritti umani – il testo in esame presenta una grave lacuna: il reato di tortura non è qualificato come un crimine tipico delle forze dell'ordine, ma come reato comune: eccesso di 'politically correct'? Genuflessione nei confronti dei pubblici ufficiali? Breve amnesia che ha cancellato dal vocabolario delle menti l'espressione 'abuso di potere'?

 

Quale sia la motivazione, appare certamente priva di senso l'introduzione di un crimine che è considerato avulso dalla sua stessa natura: “la ragione – spiega ancora Manconi – risiede nella stessa genesi, storica e simbolica, della tortura, che si inquadra nel rapporto tra suddito e stato e che diventa intollerabile quando i soggetti di quel rapporto diventano un cittadino privato della libertà e lo Stato democratico di diritto che anche in suo nome – in nome del cittadino sovrano – persegue interessi pubblici”.

 

In soldoni, continua ancora il senatore, “connotato essenziale della tortura è dunque l'abuso di potere, che consente al pubblico ufficiale o a chi eserciti pubbliche funzioni di infliggere alla vittima una trattamento che ne viola la dignità e il diritto a non essere strumentalizzata per fini che la trascendano”.

 

Se, quindi, si sradica il reato di tortura dal terreno specifico dell'abuso di potere istituzionale, il rischio potrebbe essere quello di mantenere un pericoloso status quo scandito da una serie di episodi 'eclatanti' (vedi Cucchi, Uva, Aldrovandi, Diaz ecc) che continueranno a impantanarsi in quale remoto limbo giuridico.

 

In secondo luogo, denunciano Amnesty International Italia e Antigone, la definizione di tortura contenuta nell'ultimo testo unificato in discussione alla Commissione Giustizia del Senato è difforme dalla Convenzione Onu perché “per esservi tortura vi sarebbe infatti bisogno che vengano commessi 'più atti di violenza o minaccia'. Uno solo atto del genere – spiegano le due associazioni – potrebbe dunque consentire di evitare una condanna”.

 

“Ci appelliamo alla Commissione Giustizia - concludono Antigone e Amnesty - affinchè elabori e approvi una definizione di tortura conforme a quella delle Nazioni Unite”. Possibilmente senza aspettare altri 25 anni.


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