Il matrimonio è un "atto di libertà e auto responsabilità” e non è più “una sistemazione definitiva”, per cui l’assegno di mantenimento in caso di divorzio non va misurato in base al “tenore di vita matrimoniale”, ma seguendo il criterio dell’ «l’indipendenza o l’autosufficienza economica» dell’ex coniuge.
Lo ha stabilito con sentenza n. 11504/17 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, introducendo il parametro di natura assistenziale dell’assegno di divorzio.
Per la Cassazione «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale».
Pertanto, il diritto non va riconosciuto se si accerta l’indipendenza economica, valutabile in base al «possesso» di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le «capacità e possibilità effettive» di lavoro personale e «la stabile disponibilità» di un’abitazione.
é uscito il N° 118 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |