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20/11/24 ore

“Spazzacorrotti”, carcere e retroattività: e la Costituzione?



di Fabio Viglione

 

L’attesa riforma in materia di giustizia è venuta ormai ufficialmente alla luce. Attraversa il codice penale, quello di procedura ed introduce modifiche all’ordinamento penitenziario. La disposizione più reclamizzata è quella che elimina la prescrizione di tutti i reati – a prescindere dalla loro gravità – dopo la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione.

 

Così, per i reati commessi a partire dal 2020 (e quanto prevede la norma) andrà in scena un processo potenzialmente senza limiti di tempo! Con buona pace del principio della “ragionevole durata del processo”.

 

Ma c’è molto di più nella riforma. In particolare, in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione. Questi ultimi, infatti, oltre ad essere investiti da singolari innovazioni (dall’agente “sotto copertura” alla speciale impunità per chi si pente e offre la testa dei correi sull’altare della collaborazione) sono stati eletti a reati simbolo del ritorno alla centralità della pena carceraria. E tanto, procedendo ad una vera e propria inversione di rotta rispetto al percorso di “decarcerizzazione” delle pene brevi.

 

Un provvedimento in netta controtendenza (e, peraltro, con notevoli controindicazioni) non solo rispetto all’individualizzazione della pena. Se guardiamo ai costi per lo Stato ed ai dati sulla recidiva non possiamo non constatare uno spreadpositivo in favore delle misure alternative rispetto al vecchio modello carcerario.

 

I risultati prodotti, negli anni, dall’esecuzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali ci descrive una pena effettiva, un percorso per il condannato di virtuoso monitoraggio costante e risocializzante con costi estremamente contenuti per la comunità. Certamente di molto inferiori a quelli sostenuti dalla comunità per la detenzione carceraria. Al netto, poi, di una drastica diminuzione della recidiva nella comparazione tra i due modelli. Ma la recente riforma non sembra particolarmente sensibile a queste letture. Non sembra andare alla ricerca di un punto di equilibrio nella sanzione, nella personalizzata verifica da parte dei Giudici della possibilità di una alternativa al regime carcerario.  

 

Non in chiave di perdonismo o di assenza di certezza della pena ma alternativa più incline all’attualizzazione del principio di risocializzazione calato nel contesto in cui il condannato è chiamato sì a pagare per quanto commesso ma in una positiva proiezione rieducativa. La scelta operata sul punto dalla riforma, però, va in tutt’altra direzione. 

 

Così, anche un peculato del valore di poche migliaia di euro o una corruzione per una modestissima utilità avranno una sola modalità di espiazione della pena: il carcere. Nessuna possibilità di accedere ai benefici penitenziari! Una preclusione netta e generalizzata. Carcere, solo carcere, come per i delitti di mafia. Il dipendente pubblico condannato per essersi appropriato di uno scrittoio o di un grammofono dell’ufficio sarà trattato alla stregua dell’esponente di uno strutturato e sanguinario clan mafioso. E non solo.

 

C’è una ulteriore ed incredibile conseguenza di tale rigoroso strappo con il passato. La mancanza di una norma transitoria sembra rendere applicabile retroattivamente questa preclusione. Così, anche a chi ebbe a commettere ben prima dell’entrata in vigore della norma sembrerebbe impedita la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali. Questo almeno fino a quando il Giudice delle Leggi, cui sarà certamente rimessa a breve la questione, non si pronuncerà quanto meno sulla costituzionalità dell’applicazione retroattiva della disposizione.

 

Il pubblico ufficiale condannato per aver sottratto lo scrittoio in pelle in un periodo antecedente all’entrata in vigore della riforma non potrà che scontare la pena rinchiuso in carcere. Diversamente, va detto, dal condannato per aver commesso un sequestro di persona o una violentissima aggressione fisica. Addirittura per i condannati per il delitto di usura o per gli appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata, per esempio, a truffare anziani.

 

Tutti costoro potranno espiare la pena, se sotto la soglia dei quattro anni, in affidamento in prova ai servizi sociali o in detenzione domiciliare. Ma queste opzioni sanzionatorie, disposte dal Tribunale di Sorveglianza previa valutazione dei singoli casi, saranno precluse per i richiamati reati contro la Pubblica Amministrazione. Non più ordine di carcerazione sospeso con possibilità di sanzioni alternative. Solo carcere, previo immediato ingresso del condannato nella struttura detentiva. È l’effetto della “spazzacorotti” che ha operato una scelta muscolare, priva di uno sguardo d’insieme sul sistema sanzionatorio. A tacere, poi, degli annosi problemi di sovraffollamento delle strutture che torneranno di allarmante attualità.

 

Questa scelta, come detto, in assenza di norme transitorie (ad oggi assenti), potrebbe applicarsi retroattivamente, anche nei confronti di chi ebbe a commettere il reato molti anni prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Alcune considerazioni a margine di questa opzione si rendono di immediata percezione guardando alle applicazioni pratiche. Un imputato che si determinò a patteggiare, da incensurato, ritenendo di poter beneficiare di una misura alternativa alla detenzione inframuraria, potrà varcare la soglia del carcere. Se quel cittadino avesse saputo (sfera di cristallo alla mano), che prima dell’espiazione sarebbe stato introdotto un regime preclusivo, avrebbe potuto fare altre scelte.

 

Avrebbe potuto scegliere di difendersi affrontando il dispendioso dibattimento. Ma una torsione applicativa che discende dalla recente modifica normativa sembra impedire il divieto di retroattività. È una norma processuale e non soggiace in quanto tale ai divieti applicativi delle norme penali sostanziali. Per lo stesso fatto due soggetti potranno vedersi applicare conseguenze diverse quanto al regime sanzionatorio. Sanzione alternativa per chi ha già concluso il processo e cominciato ad espiare la pena, solo carcere per il condannato il cui processo è terminato dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione. 

 

È questa la conseguenza in termini applicativi dell’assenza di norme transitorie e della natura processuale della modifica. Tuttavia, una norma che stravolge le modalità di espiazione della pena (non una semplice regola che disciplina il processo) non può ritenersi sic et simpliciter meramente procedurale. Non incide infatti nella mera ritualità delle regole del processo ma modifica drasticamente le modalità esecutive della pena e, per l’effetto, la tipologia della pena.

 

Come detto, la retroattività delle disposizioni in malam partem  relative alla pena da espiare impegnerà certamente la Corte Costituzionale che non potrà non esaminare la recente scelta adottata dal Legislatore in tema di ostatività dei reati citati rispetto ad ogni beneficio penitenziario. Questa scelta non potrà sottrarsi al sindacato di legittimità anche in punto di ragionevolezza. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, recita la Costituzione all’art. 25. È vero, non si tratta di una legge che introduce un nuovo reato ma di una legge che prevede unicamente la pena del carcere innovando in senso profondamente peggiorativo le disposizioni vigenti all’epoca della commissione del fatto.

 

In occasione di precedenti riforme in materia di inasprimento delle modalità esecutive della pena, norme transitorie ne impedirono la retroattività. Il problema esiste anche al di là della discutibile filosofia di mettere da parte la finalità rieducativa della pena, sostituendo un modello rigidamente retributivo. 

 

Un modello utilizzato in via esclusiva solo in presenza della perduranza di pericolosità ed assoluta gravità dell’allarme sociale. Ma la scelta operata introduce una sorta di automatismo di pericolosità assoluta per tutti i condannati per una serie di delitti contro la P.A. La compatibilità di tale modello - introdotto tanto frettolosamente - con i principi di ragionevolezza e proporzionalità è tutta da verificare.

 

La conseguenza della retroattività, poi, completa il quadro. Forse non si tratta di una questione sulla quale raccogliere facili consensi ma è un tema fondamentale che va affrontato quanto prima ed in modo serio e responsabile per non allontanare una legislazione sempre più frammentaria ed emotiva da principi cardine di civiltà giuridica e dello Stato di Diritto.

 

 


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