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26/12/24 ore

Regioni, la riforma del Senato e il modello tedesco


  • Silvio Pergameno

La sostituzione del Senato con la Camera delle Regioni dovrebbe essere intesa, oltre che ad assicurare una maggiore stabilità di governo e ad eliminare un mero doppione della Camera dei deputati (utilizzato in prevalenza per lotte di potere), a rivitalizzare l'istituto regionale, oggi degradato soprattutto per le negative influenze nordiste, incapaci di porre in termini di convivenza nazionale e di adeguata strutturazione dello stato sociale la tutela di legittimi interessi, che invece si è trasformata in ulteriore carburante alle meschinità degli scontri tra le botteghe di partito.

 

Le autonomie locali dopo l’unità d’Italia furono regolate con la direttiva di concedere ai comuni e alle province, nelle materie di competenza, autonomia amministrativa e regolamentare, ma non legislativa, un orientamento cioè inteso a tutelare le autonomie locali, ma nel rispetto delle leggi e non soltanto dei principi generali (sempre suscettibili di interpretazioni molto late); si voleva cioè assicurare che lo stato garantisse gli interessi fondamentali e tutelasse i cittadini nelle esigenze giuste e non trionfasse il particolarismo corporativizzato, ma nemmeno l’autoritarismo centralistico.

 

Con il fascismo è stata rafforzata la centralizzazione, ma dopo, per evitarne gli aspetti negativi, si è scatenato il localismo, con il risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Certo, le colpe non possono essere tutte addebitate ai costituenti, ma non si può negare che l’impianto della nostra carta fondamentale sia in materia del tutto incongruo. Infatti alle regioni è stato attribuito potere legislativo, sia pure non originario, ma garantito dalla Corte costituzionale; si è cioè creato un sistema che dà adito a infiniti conflitti, sì e no risolubili in tempi molto lunghi.

 

Lo stato italiano è quindi unitario e non federale; ma con una carenza di fondo. Se lo stato è unitario, le autonomie non possono mai essere fornite di potere legislativo, oppure, se lo sono, si rende necessario compensare questa anomalia creando un esecutivo di stampo presidenzialista, in grado di evitare il tipo di guai che sono sotto i nostri occhi, a cominciare dal fatto che la legislazione viene usata per coprire le magagne.

 

Dare un’occhiata fuori d’Italia può essere utile per opportuni riferimenti. Ad esempio in Germania. Questa è un paese, come l’Italia, di recente unità nazionale e prima del 1870 frazionata in stati e staterelli anche di piccole dimensioni (erano quaranta e più), non soltanto, ma con l’ ulteriore connotazione che il territorio di alcuni di essi non aveva continuità geografica e alcuni pezzetti erano sparpagliati in varie zone, lontane le une dalle altre.

 

Ora, a parte la strumentazione tecnico-giuridica in concreto adottata per realizzare uno stato unitario con ampie autonomie, come si definisce la Repubblica tedesca, quello che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere tenuto presente nella riforma del Senato, è il principio basilare cui si sono attenuti i costituenti tedeschi, per assicurare nel contempo autonomie e unitarietà e per dare vigore alle autonomie.

 

La Germania non ha fatto la fesseria di costruire l’ingovernabilità per paura della governabilità, e ai Länder ha conferito solo autonomia amministrativa, ma non potere legislativo, come abbiamo fatto noi, mettendoci così nei guai con le nostre mani.

 

Infatti la costituzione del 1948 ha assicurato alle regioni potestà legislativa, sia pur cercando di limitarla; e questo è stato l’errore fondamentale: la costituzione infatti stabiliva che le regioni in alcune materie hanno potestà legislativa, “nell’ambito dei principi generali stabiliti dalle leggi dello stato” e su questo punto nasceva l’equivoco, sfruttato poi dalla prassi, soprattutto perché le materie locali appartengono allo stato sociale, cioè a un campo indefinibile.

 

Del resto il difetto è proprio anche del campo penale: cosa è “osceno”? quali sono i limiti del maltrattamento? O quelli dell’ingiuria? Così nelle materie regionali: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione…agricoltura e foreste…industria alberghiera…polizia locale urbana e rurale…La regione poi doveva esercitare “normalmente” le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

 

Ovviamente il “normalmente”, che era la norma fondamentale è sparito nella prassi e le regioni si sono inflazionate di personale. In Germania i Länder non hanno (o hanno in misura modestissima) la potestà legislativa, che è riservata al Parlamento federale, composto del Bundestag (dieta o camera federale) – eletto con sistema proporzionale e sbarramento del 5% - e del Bundesrat (Camera dei Länder), composto di un numero di delegati, nominati dai Länder in numero da tre a sei a seconda della popolazione, e che però deve approvare a maggioranza assoluta solo le leggi più importanti).

 

I Länder hanno il compito di gestire in sede locale la legislazione statale. Questo sistema realizza cioè una cooperazione attiva tra stato e regioni nella gestione di tutto lo stato, avvicina la gestione alla popolazione, evita normative localistiche di solito esposte al peso degli interessi locali, innalza il livello politico delle rappresentanze locali, chiamate a discutere e vagliare la legislazione nazionale, cioè l’interesse comune e le responsabilizza a questo livello, creando inoltre una cooperazione tra partiti.

 

Sarebbe indispensabile, al momento della sostituzione del Senato con la Camera delle regioni nel nostro paese, che questo sistema venisse accuratamente studiato dai legislatori, nel tentativo di porre un freno al dilagare del regionalismo al livello più basso, creando nel contempo un collegamento attivo tra stato e regioni, che valorizzerebbe l’istituto regionale responsabilizzandolo al livello della più alta legislazione nazionale.


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