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23/11/24 ore

I poteri del Pubblico Ministero e la lettera del Presidente


  • Silvio Pergameno

Giorgio Napolitano ha ritenuto di dover rendere pubblica, accompagnandola con una nota, la famosa lettera con la quale è intervenuto, nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel merito dei dissensi insorti all’interno della Procura di Milano tra il Procuratore capo e un suo Sostituto circa i poteri del primo nell’assegnazione dei fascicoli. 

 

Il Presidente ha accuratamente definito come deve funzionare l’ufficio di una Procura della Repubblica, indirettamente fornendo anche utili elementi per definirne la natura. Il Presidente ha infatti rilevato che il rischio maggiore che nelle Procure si corre deriva dall’atomizzazione che può verniciarsi al loro interno e non certo dall’ordinato ed efficiente svolgersi dall’azione impersonale dell’intero ufficio requirente (sempre assicurando l’obbligatorietà e l’imparzialità dell’azione penale).

 

Ha poi aggiunto che costituiscono una prerogativa del Procuratore capo i poteri di organizzazione interna, che non sono regole rigide immodificabili e vanno applicati con equilibrata elasticità, precisando anche che, a differenza del giudice, le garanzie di indipendenza interna dei pubblici ministeri riguardano l’ufficio nel suo complesso e non il singolo magistrato, in quanto carattere degli uffici di procura è l’impersonalità e l’unitarietà della loro azione (Corriere della sera di sabato).

 

Ora appare evidente dalle considerazioni svolte dal Presidente, e dalle conclusioni cui Egli perviene, che il pubblico ministero non è un giudice e che negli uffici della procura si applica un principio di gerarchia, che sembrerebbe andare al di là della stessa organizzazione dell’ufficio, se l’azione che questo svolge deve essere caratterizzata da un’impronta unitaria.

 

Quale è poi il significato della considerazione del Presidente là dove afferma che l’indipendenza delle Procure concerne l’ufficio e non i singoli magistrati addetti? Vuol dire che l’ufficio del pubblico ministero deve essere garantito da ogni influenza esterna e deve esercitare le sue funzioni in piena autonomia dagli altri poteri, cioè il legislativo e l’esecutivo. Naturalmente, peraltro, anche gli altri poteri, quelli politici, debbono essere garantiti nei confronti del giudiziario, ed è per tale motivo che nel testo originario della costituzione ad essi erano rigorosamente assicurate immunità ed autorizzazioni a procedere.


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