Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

22/12/24 ore

Carcere e diritto alla salute nello Stato di Diritto



di Fabio Viglione

 

I recenti fatti di cronaca che hanno riguardato provvedimenti adottati da Tribunali di Sorveglianza in materia di esecuzione con riferimento a detenuti affetti da gravi patologie hanno suscitato molto clamore nell’opinione pubblica, ondate di indignazione e iniziative politiche volte a modificare l’assetto normativo.

 

Permettetemi alcune considerazioni, nella quasi certezza di essere confinato, come molto frequentemente accade, in una minoranza di pensiero, vera e propria nicchia di riflessione non omologata.

 

E chiedo scusa ai rumorosi maitre a pensier, opinionisti e muscolari demagoghi, abilissimi a tirar fuori dal loro arsenale di retorica, il dolore delle vittime e la frustrazione di tutti i buoni ed onesti cittadini di fronte a queste esecrabili dimostrazioni di inefficienza del sistema giustizia. 

 

Trattandosi di principi alla prova di resistenza rispetto a detenuti condannati per l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed in regime di 41 bis, risulta inevitabile non mettere in discussione il maggior livello di attenzione e di preoccupazione. Nessuna sottovalutazione nei confronti di rischi concreti da valutare singolarmente, per ogni situazione detentiva. Ciò posto, sento comunque di ribadire alcuni principi che ho l’impressione finiscano talvolta per essere travolti dalle modalità con le quali si affrontano i dibattiti all’indomani di casi rumorosi.     

 

Riflessioni che non suonino affatto come mancanza di rispetto nei confronti del lavoro encomiabile di contrasto alla criminalità che spesso è stato pagato con il sacrificio della vita per l’affermazione dei valori più alti e nobili dello Stato e della Comunità. 

 

Ma da che parte stai allora?”. Inevitabile sembra risuonare la domanda, nelle semplificazioni alle quali ci siamo ormai assuefatti. “Dalla parte della Costituzione” è l’unica risposta che ritengo di offrire se proprio mi devo dare una collocazione mentre mi accingo a fare alcune modeste riflessioni.

 

È vero, il riferimento alla Costituzione è quello più abusato ma mai come in questi tempi occorrerebbe tenerla sul comodino e (ri)leggerla, magari prima di andare a letto. E dire che l’emergenza covid aveva in qualche modo richiamato l’attenzione sui principi costituzionalmente orientati della umanizzazione della pena e sulla necessità di recuperare la funzione rieducativa mettendo al bando ogni trattamento disumano e degradante.

 

Ma è durato davvero poco quel momento. Alla prima occasione di acceso dibattito sul tema dell’esecuzione della pena su casi di cronaca che ha riguardato detenuti di certificata caratura criminale, ha preso nuovamente il sopravvento, a mio avviso, il facile ricorso all’attitudine demagogica nell’affrontare le questioni. E forse si sono confuse e omologate, con facili semplificazioni dotate di maggiore appeal comunicativo, situazioni eterogenee e, in ogni caso, molto distinte tra loro.

  

Ancora una volta, il dibattito è stato soverchiato dalle urla populiste amplificate da una informazione scandalistica e sensazionalistica. 

 

Inevitabile il risultato. Vibrate proteste per alcune decisioni della magistratura di sorveglianza con le quali, per esempio, veniva disposto – temporaneamente – il differimento dell’esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare per la cura di gravi patologie nei confronti di reclusi in regime di 41 bis.  

 

Per dovere di una corretta informazione, va sottolineato che i provvedimenti discussi sono stati stimolati, naturalmente, dall’assenza della possibilità di eseguire il trattamento sanitario, per la specifica patologia, all’interno dell’istituto o  in una diversa struttura penitenziaria. Come sempre, non entro nei singoli casi specifici ma mi fermo alla valutazione della situazione generale con riferimento alla necessità di tornare a riflettere su alcuni principi. 

 


 

Le reazioni alla notizia dei provvedimenti citati sono state di generalizzata indignazione (anche nei confronti dei magistrati che, applicando la legge, hanno emesso i provvedimenti) ed hanno portato il Governo a mettere immediatamente mano ad una riforma allo scopo di introdurre nel procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza il parere della Procura Nazionale Antimafia.

 

Si tratta dell’ennesima iniziativa adottata sullo slancio emotivo di casi singoli rispetto ai quali si è immediatamente voluta dare una risposta securitaria, tranquillizzante per l’opinione pubblica alla quale era stata data in pasto la notizia, come sovente capita, in modo poco circostanziato nella narrazione dei fatti e non sufficientemente chiara nel rendere conto delle motivazioni giustificative dei  provvedimenti.

 

Temo che questa modifica, concepita sull’onda emotiva, abbia finito per depotenziare il Tribunale di Sorveglianza che ha tutti gli strumenti per verificare il percorso di riabilitazione del detenuto e decide dopo aver condotto un’istruttoria completa con relazioni aggiornate sull’evoluzione della espiazione della pena.

 

Temo che rifletta una visione “carcerocentrica” che si nutre della identificazione della certezza della pena con la esclusività del modello di reclusione inframuraria. Ma questa modifica richiesta a “furor di popolo” porta a rimettere al centro dell’attenzione non il percorso intrapreso dal condannato ma piuttosto il suo passato criminale. Come se fosse un secondo tempo delle indagini o del processo di merito e non una nuova fase, dimensionata soprattutto sull’attualità del percorso intrapreso con l’esecuzione della pena.

 

Ma qui il punto non è la legittima rivendicazione del fine rieducativo della pena del sempre invocato art. 27 della Costituzione. La modifica, infatti, si inserisce nell’ambito della richiesta di detenzione domiciliare per un detenuto gravemente malato che necessita di cure specifiche non praticabili all’interno della struttura. Il nous della questione è il riconoscimento del diritto alla salute che non può essere negato né degradato a diritto sbiadito o compresso e trasformato in simulacro di un diritto quando si è in presenza di detenuti. Anche se condannati per reati gravi. 

 

Affermare questi principi e vigilare sulla loro concreta applicazione non ha nulla a che vedere con un perdonismo o con un eccesso di buonismo. Nessuno è disposto ad indebolire il principio della certezza della pena né a sottovalutare i rischi relativi alla pericolosità sociale valutati in concreto. Valutazioni necessarie e doverose. Tuttavia, a nessun detenuto può essere negato il diritto di curarsi soprattutto quando le gravi patologie dalle quali è affetto necessitano di strutture specifiche idonee al trattamento.

 

Uno Stato non può concepire la pena e tutto ciò che da essa discende come una vendetta consumata con cieco furore solo in ragione delle malefatte del condannato. Nella carta d’identità della nostra democrazia, che è appunto la Costituzione, la pena è concepita con una funzione nient’affatto ancorata ad una volontà vendicativa. In questo senso, poi, non venendo mai meno il rispetto della dignità, ben a prescindere dalla privazione della libertà, non è possibile non salvaguardare quei diritti riconosciuti a ciascun essere umano in quanto tale. 

 

Non si tratta di principi derogabili e, di conseguenza, discostarsi dall’applicazione per tutti e per ciascuno dei detenuti significherebbe tradire la Costituzione che vieta che le pene possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La Costituzione non è una legge come un’altra e non può essere messa in discussione nei suoi basilari principi sull’onda emotiva di un singolo fatto di cronaca. Un fatto che può aver messo in luce disfunzioni o criticità in singole situazioni.

 

La Costituzione è il fondamento di ogni altra legge e non uno statico totem! Quando la gravità della patologia non consente una cura all’interno della struttura non si può acconciare il diritto alla salute con un pallido indietreggiamento. O il circuito penitenziario assicura al proprio interno le cure necessarie o il ricorso all’esterno diventa un dovere, non un atto spregiudicato.

 

L’abbandono di un detenuto nella sostanziale impossibilità di curare gravi patologie equivale alla negazione del diritto alla salute, ovvero ad una pena disumana, ad una condanna a morte anticipata per negazione del diritto al trattamento. È allora bene ribadirlo con forza che il diritto alla salute è un diritto che è riconosciuto a tutti. Si, a tutti. Uno Stato che salvaguarda questi diritti a tutti è tutt’altro che uno Stato debole. Al contrario, è uno Stato forte, uno Stato che sa contrapporre al crimine ed all’illegalità la fermezza dei propri principi, dei propri valori e del proprio livello di  coerenza e credibilità nella tutela dei diritti. Lo Stato di Diritto.

 

 


Aggiungi commento