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23/11/24 ore

Cassazione, quel fondato dubbio che il Porcellum sia davvero una porcata



Sono passati 8 anni e 3 votazioni; poi qualcuno – come i cornuti – ci ha ripensato, sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale che porta il nome d'arte voluto dal suo stesso autore.

 

In proposito è arrivata la conferma a gentile richiesta della Cassazione, che ha dichiarato "rilevanti", in relazione alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "le questioni di legittimità" sollevate in un ricorso sulla legge elettorale 2005, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

 

In particolare la Corte di Cassazione, nell'ordinanza interlocutoria depositata oggi, boccia il premio di maggioranza, previsto sia alla Camera che al Senato.

 

Il premio di maggioranza alla Camera, afferma la cassazione, "è un meccanismo premiale che da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l'esigenza di assicurare governabilità" e, dall'altro, "provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura".

 

Il premio di maggioranza al Senato pone invece "dubbi di legittimità costituzionale per la mancanza di una soglia minima di voti e/o seggi" e per "un meccanismo irrazionale che di fatto contraddice lo scopo che vuole perseguire (assicurare la governabilità)". Infatti, essendo "il premio diverso per ogni Regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale".

 

I giudici della Suprema Corte definiscono così "rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare" garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione.


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