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11/10/24 ore

Sacra Rota, il divorzio breve in salsa vaticana



A partire dall’8 dicembre 2015 sarà più facile ottenere la nullità del matrimonio canonico, grazie alla riforma della Sacra Rota introdotta da Papa Francesco, seguendo le linee guida dei sinodi del 2005 e del 2014. In sostanza sarà più facile ri-ottenere la fedina matrimoniale immacolata, attraverso procedure graduite, più snelle e tempi ristretti.

 

Una sorta di “divorzio breve” in salsa vaticana, per mitigare gli effetti distorsivi e torbidi di certe norme anacronistiche che nel tempo hanno finito per alimentare l’ipocrisia di una società in cui i nuclei familiari si separano sempre meno alla morte.

 

Con la riforma grande potere decisionale sarà dato ai vescovi, che potranno dichiarare la nullità dell’atto attraverso una procedura abbreviata, che potrà chiudersi entro 30 giorni in assenza di contenzioso fra le parti o in presenza di prove evidenti. In caso contrario il vescovo potrà decidere di passare al procedimento ordinario che dovrà celebrarsi entro un anno al massimo, con “sentenza esecutiva se non ci sarà appello o le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate».

 

In questo modo, come riporta all’Avvenire, se “finora per arrivare alla sentenza di nullità servivano due giudizi concordi, un primo grado e un appello…da oggi in poi - se il caso non presenta particolari difficoltà interpretative - invece sarà sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice”.

 

Per l’eventuale secondo grado di giudizio ci si rivolgerà al "capo della provincia ecclesiastica", perché "segno distintivo della sinodalità della Chiesa", invece che al tribunale ecclesiatico di un'altra diocesi.

Per i casi particolarmente complessi e controversi resta invece la possibilità di rivolgersi in ultima istanza alla Rota romana.

 

Quanto alle cause di nullità dell’unione, come spiega il titolo V del Motu proprio del Papa, queste ricorrono quando c’è «la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo stesso delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione». Tra gli altri motivi ci sono anche «la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici».

 

Insomma, ce n'è per tutti gusti... (A.M.)

 

 


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